STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO
ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi CTS) è costituita l’Associazione denominata “Lunalufe” (di seguito Associazione).
Sotto la condizione sospensiva dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), l’Associazione assumerà la denominazione “Lunalufe Associazione di Promozione Sociale”, enunciabile anche “Lunalufe APS” e potrà utilizzare l’acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D.lgs. 3 Luglio 2017 n.117.
L’Associazione ha sede in Roma. Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può trasferire la sede nell’ambito del Comune di Roma senza che sia necessaria una modifica statutaria.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2 – OGGETTO E SCOPO
L’Associazione è apartitica e apolitica, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’Associazione persegue la divulgazione della cultura mediante utilizzo di soluzioni informatiche e audiovisive, la qualificazione, il miglioramento professionale e artistico dei propri Soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in genere.
Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/2017 (lettera i dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/20017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore).
L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
- illustrare gli aspetti del patrimonio culturale mondiale con particolare riferimento alle arti letterarie e pittoriche italiane, sfruttando il potenziale divulgativo di strumenti informatici e tecnologici in genere;
- promuovere la produzione teatrale e artistica attraverso azioni di sostegno;
- aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni, mantenendo la propria autonomia;
- procedere a convenzioni con Enti Pubblici e privati per offrire ai Soci proficue opportunità e facilitazioni;
- compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi associativi;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci o delle persone aderenti agli Enti associati.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito Registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del D.lgs. 3 Luglio 2017 n.117.
TITOLO II
RISORSE ECONOMICHE
ART. 3 – PATRIMONIO E BILANCIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dai versamenti effettuati dai Soci in sede di costituzione.
Per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione si avvale:
- degli avanzi netti di gestione;
- delle quote annuali versate dai Soci;
- di contributi di privati;
- di contributi dello Stato, di Enti e/o di Istituzioni Pubbliche;
- di contributi di Organismi Internazionali;
- delle erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- dei rimborsi e/o contributi derivanti da convenzioni;
- delle rendite derivanti dal suo patrimonio;
- dei finanziamenti ottenuti tramite la partecipazione a Bandi e/o operazioni di crowdfunding;
- dei proventi e delle entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
È espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, resti di gestione, fondi e di qualunque capitale tra i Soci.
I Soci non possono pretendere la divisione del patrimonio associativo durante la vita dell’Associazione né al suo scioglimento né quando, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte. Essi non possono vantare diritti al rimborso delle quote versate.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021.
Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo insieme al Tesoriere predispone la bozza del Bilancio di Esercizio (formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione, ovvero dal Rendiconto di Cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente), nonché dell’eventuale Bilancio Preventivo, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione.
Nel Bilancio di Esercizio deve essere data adeguata evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, qualora statutariamente previste.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio di Esercizio e l’eventuale Bilancio Preventivo, predispone insieme al Tesoriere il Bilancio Sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione.
TITOLO III
SOCI
ART. 4 – SOCI
Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Possono essere altresì ammessi come Soci le persone fisiche, gli Enti e le persone giuridiche che condividano gli scopi dell’Associazione.
Il numero dei Soci è illimitato. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Coloro che vogliono essere ammessi in qualità di Soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che delibera su di essa senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto, delle decisioni prese dagli Organi Sociali e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri Soci che con i terzi.
Ogni associato, purché iscritto nel Libro Soci da almeno 3 (tre) mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per l’elezione degli Organi Amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli Organi dell’Associazione.
Ogni associato ha diritto di esaminare i Libri Sociali; a tal fine dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; l’esame avverrà presso la sede dell’Associazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’Organo Amministrativo e dell’Organo di Controllo. Il Socio può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Socio che, successivamente all’esame dei Libri Sociali, diffonda dati tratti da tali Libri potrà essere escluso. In ogni caso il Socio non potrà trarre copia dei Libri Sociali.
Il domicilio dei Soci nei rapporti con l’Associazione è quello dichiarato in sede di domanda di ammissione; eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto.
Ai Soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, per le prestazioni eventualmente svolte a favore dell’Associazione, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento unicamente ai Soci interessati ad esse.
ART. 5 – QUOTA ASSOCIATIVA
L’importo della quota associativa annuale viene fissato dal Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale in unica soluzione.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
ART. 6 – CESSAZIONE DALLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde per morte, recesso, esclusione.
L’esclusione può essere decisa nei confronti del Socio nel caso sia moroso da più di 60 (sessanta) giorni del pagamento della quota annuale, per mancato rispetto delle norme statutarie, nonché per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli Soci e dei componenti degli organi dell’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- L’Organo di Controllo
- L’Organo di Revisione
ART. 8 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci, iscritti da almeno 3 (tre) mesi al momento della convocazione e in regola con il pagamento delle quote annuali.
Ciascun Socio ha diritto a un voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Il Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro Socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione. Le deleghe vengono consegnate al delegato anche mediante posta elettronica e andranno conservate fra gli atti dell’Associazione. Ciascun Socio non potrà rappresentare più di altri tre Soci. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Per i Soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
L’Assemblea è l’organo sovrano e prende tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci, anche se dissenzienti.
L’Assemblea viene convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, inviata a ciascun Socio all’indirizzo risultante dai Libri Sociali o mediante posta elettronica all’indirizzo risultante dai Libri Sociali.
L’avviso di convocazione viene anche affisso nella sede associativa.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ed affisso almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; deve contenere l’Ordine Del Giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza.
L’Assemblea in seconda convocazione può essere convocata nello stesso avviso della prima convocazione, ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza.
L’Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta motivata e indicante l’Ordine Del Giorno presentata dal Presidente o da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire l’Assemblea entro un mese dal ricevimento della regolare domanda.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio di Esercizio, dell’eventuale Bilancio Preventivo, nonché del Bilancio Sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).
l’Assemblea Ordinaria ha il compito di:
- a) esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l’attività dell’Associazione nonché discutere e deliberare sulla attività sociale;
- b) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) nominare la Direzione Artistica;
- e) delegare tutti o parte dei compiti della Direzione Artistica ad uno dei suoi membri o a terzi;
- f) approvare il Bilancio di Esercizio, l’eventuale Bilancio Preventivo, nonché il Bilancio Sociale (laddove l’introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge);
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare in via definitiva sulla non ammissione o esclusione dei Soci;
- i) approvare gli eventuali Regolamenti Interni proposti dal Consiglio Direttivo e le loro variazioni;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta motivata e indicante l’Ordine Del Giorno presentata dal Presidente o da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire l’Assemblea entro un mese dal ricevimento della regolare domanda.
L’Assemblea Straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
Per l’Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Delle Assemblee viene redatto su apposito Libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato e che può anche non essere Socio.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’Ordine Del Giorno.
ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo e, successivamente, è eletto dall’Assemblea tra i Soci ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, così come stabilito di volta in volta dall’Assemblea che procede all’elezione.
Nella seduta immediatamente successiva all’Assemblea che ha provveduto alla nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vicepresidente, ed affida nel suo seno l’incarico di Tesoriere. La funzione di Tesoriere può essere delegata a un Socio non nominato nel Consiglio, in tal caso il Tesoriere è invitato permanente senza diritto di voto.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto, mediante cooptazione deliberata a maggioranza, uno o più sostituti la cui nomina verrà ratificata dalla prima Assemblea utile dei Soci; in ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e tutti i membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro incarico e non hanno diritto ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
Il Consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, almeno tre volte l’anno e comunque quando ritenuto utile od opportuno dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’Ordine Del Giorno.
La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta inviata tramite posta o via internet ovvero con notifica a mano almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta via internet anche il giorno prima della data prevista per la riunione.
In mancanza delle formalità suddette il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito se sono presenti tutti i suoi membri in carica.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo dal membro del Consiglio con maggiore anzianità associativa.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito Libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato e che può anche non essere Socio.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- attuare l’oggetto associativo e le direttive generali stabilite dall’Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
- redigere gli eventuali Regolamenti Interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- determinare la misura delle quote sociali annuali e di quanto dovuto eventualmente per la fruizione dei servizi associativi; la misura delle quote annuali resterà invariata anche per gli anni successivi sino a nuova delibera;
- proporre il versamento di contributi volontari in relazioni alle necessità dell’Associazione;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
- deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- deliberare sull’esclusione di Soci dall’Associazione;
- predisporre, insieme al Tesoriere, le bozze del Bilancio di Esercizio, dell’eventuale Bilancio Preventivo, nonché del Bilancio Sociale (laddove l’introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- predisporre la relazione annuale di accompagnamento al Bilancio di Esercizio da presentare all’Assemblea;
- determinare l’assunzione e il licenziamento del personale eventualmente necessario per il funzionamento dei servizi e delle strutture, stabilendo il relativo trattamento economico e giuridico;
- deliberare e stipulare gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento delle finalità sociali ivi compresi gli atti relativi alla destinazione e all’investimento delle eventuali risorse economiche;
- deliberare acquisti, vendite, cessioni, comodati, accettazioni di donazioni, eredità, lasciti e legati, transazioni e rinunce.
È infine di competenza del Consiglio Direttivo ogni attività che il presente Statuto non demandi espressamente all’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea, le proprie attività al Presidente o ad uno o più Consiglieri e può nominare e revocare in ogni momento Delegati a singole attività, anche non Soci, conferendo loro i poteri all’uopo necessari.
ART. 10 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
ART. 11 – VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento, dichiarato dal Presidente stesso o accertato dal Consiglio Direttivo.
ART. 12 – IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei Libri Contabili e predispone, insieme al Consiglio Direttivo, le bozze del Bilancio di Esercizio, dell’eventuale Bilancio Preventivo, nonché del Bilancio Sociale (laddove l’introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.
Il Tesoriere riscuote quanto dovuto all’Associazione per quote annuali o ad altro titolo e provvede alle spese ordinarie. Per le spese straordinarie deve essere autorizzato dal Presidente dell’Associazione.
A tale scopo può essere conferita dal Presidente al Tesoriere la delega alla firma su conto bancario e/o conto postale dell’Associazione. I mandati di pagamento delle spese non costituiscono titolo legale se non sono firmati dal Presidente.
ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da 3 (tre) persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.
Ai membri dell’Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
ART. 14 – ORGANO DI REVISIONE
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro.
Qualora i membri dell’Organo di Controllo, anche monocratico, siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
L’Organo di Revisione esamina l’eventuale Bilancio Preventivo e quello Consuntivo, corredandoli della propria approvazione prima che gli stessi siano sottoposti all’Assemblea e accerta la regolare tenuta dei Libri e delle scritture contabili.
ART. 15 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre ai Libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il Libro Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, il Libro Verbali delle Assemblee e il Libro Soci.
TITOLO V
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
ART. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse tra l’Associazione e i Soci o tra i Soci in relazione al rapporto associativo e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un Arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un Arbitrato Irrituale. L’Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma.
ART. 17 – RINVIO
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.